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Il dizionario della logistica distributiva: guida rapida agli Incoterms

Posted by SI-LOG on 15/05/2020
SI-LOG

Il dizionario della logistica distributiva: guida rapida agli Incoterms

SI-LOG 15/05/2020 pubblicato in italiano, trasporti


Nel mondo della logistica distributiva si sente spesso parlare degli Incoterms: undici termini specifici che si riferiscono a particolari modalità di consegna, usati nelle vendite internazionali, e che definiscono gli obblighi di compratori e venditori. La revisione Incoterms 2020 ha portato grandi novità per le spedizioni internazionali a partire dal 1 gennaio 2020.

Che cosa è cambiato? Quali sono, nel dettaglio, questi Incoterms? Approfondiamo insieme. 

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Le novità 2020

Gli Incoterms®, abbreviazione di International Commercial Terms, sono una serie di termini commerciali definiti dall’ICC (la Camera di Commercio Internazionale) e utilizzati nelle importazioni ed esportazioni di tutto il mondo: definiscono infatti i diritti e i doveri di tutti i soggetti giuridici coinvolti nel trasferimento di beni. Aggiornati ogni dieci anni, gli Incoterms® 2020 sono il diretto seguito degli Incoterms®2010 .

I principali aggiornamenti prevedono:

  •  l’ordine della struttura interna di ogni condizione è stato oggetto di variazione, nel senso che è stata data precedenza tra i primi articoli di ogni condizione agli obblighi di “consegna” e alla determinazione del momento di passaggio dei “rischi”.
  • Nell’introduzione è stato opportunamente evidenziato il valore di “lex mercatoria” degli Incoterms®.
  • Sono state ampliate le note esplicative con cui si chiariscono i principi base di ogni condizione e si forniscono informazioni di carattere interpretativo.
  •  A9/B9 è il nuovo articolo che legifera la ripartizione delle spese.
  • È ammesso il trasporto con mezzi propri, mentre nelle precedenti edizioni si stabiliva che il trasporto fosse effettuato sempre da un vettore terzo.
  • Sono stati introdotti i nuovi articoli A4 e A7 in merito alla previsione degli adempimenti relativi alla sicurezza (oltre che, in merito alle spese, agli articoli A9/B9);
  • La denominazione DAT è stata modificata in DPU.
  • Nella condizione CIP il livello della copertura assicurativa è stato incrementato.
  • In una vendita FCA con trasporto via mare è stata data la possibilità di far rilasciare al venditore una polizza di carico con l’annotazione di caricazione a bordo (shipped on board) e ciò in presenza di un credito documentario.

I termini specifici

CFR Cost and Freight - Costo e nolo

Obblighi del compratore: 

  • ricevere la merce dal vettore convenuto;
  • sopportare le spese di scaricamento a terra e tutti i rischi e le spese a carico della merce durante il trasporto fino al punto di destinazione.

Obblighi del venditore:

  • curare il trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto e pagare il relativo nolo;
  • consegnare a sue spese la merce a bordo;
  • sdoganare sopportando i rischi fino al momento della consegna, cioè quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

CIF Cost, Insurance and Freight - costo, assicurazione e nolo

Obblighi del compratore:

  • ricevere la merce dal vettore al porto di destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali di trasporto e assicurativi previsti dal venditore;
  • sopportare le spese di scaricamento a terra, nonché le spese a carico della merce durante il trasporto fino al porto di destinazione. 

Obblighi del venditore:

  • curare il trasporto della merce fino al porto di destinazione e pagare il relativo nolo;
  • consegnare a sue spese la merce a bordo sdoganata all’esportazione sopportando i rischi fino a che la merce abbia attraversato la murata della nave nel posto di partenza;
  • fornire una assicurazione marittima a favore del compratore per i rischi di perdita o danno che si possono verificare durante il trasporto.

CPT Carriage Paid to - Trasporto pagato fino a 

Obblighi del compratore:

  • ricevere la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali, di trasporto ed assicurativi presentati dal venditore
  • sopportare tutti i rischi e le spese a carico della merce dal momento della consegna al vettore

Obblighi del venditore:

  • curare il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto sostenendone i relativi oneri;
  • consegnare la merce sdoganata all’esportazione dal vettore e sopportare i rischi fino al momento in cui è avvenuta la consegna al vettore;
  • fornire documenti e licenze necessarie all’esportazione;
  • assicurare la merce contro i rischi d’uso fino al luogo di destinazione convenuto.

CIP Carriage and Insurance Paid to - Trasporto e assicurazione pagati fino a

Obblighi del compratore:

  • ricevere la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali di trasporto e assicurativi presentati dal venditore;
  • sopportare tutti i rischi e le spese a carico della merce(escluso il trasporto e l’assicurazione) dal momento della consegna al vettore, o al primo vettore, fino al luogo di destinazione convenuto;
  • sostenere anche gli oneri di scarico, indipendentemente dal modo di trasporto, se non compresi nel nolo;
  • su richiesta del venditore, fornire dati e informazioni per la copertura assicurativa.

Obblighi del venditore:

  • trattare con il vettore di sua scelta le condizioni di trasporto fino al luogo di destinazione;
  • consegnare la merce sdoganata all’esportazione al vettore e sopportare i rischi fino al momento in cui è avvenuta la consegna;
  • assicurare la merce contro i rischi d’uso fino al luogo di destinazione convenuto;
  • sostenere oneri e rischi per il rilascio di eventuali licenze e autorizzazioni di esportazioni e fornire al compratore la documentazione commerciale in uso, quella di trasporto e assicurativa;
  • sopportare le spese di scaricamento a terra se le stesse, in relazione alle condizioni di nolo, sono comprese nel trasporto.

DPU Delivered at Place Unloaded

Obblighi del compratore:

  • dal terminale logistico in avanti, il compratore che riceverà la merce provvederà alle successive fasi di movimentazione e inoltro alla destinazione finale. 

Obblighi del venditore:

  • il DPU stabilisce le obbligazioni del venditore in una resa a destino che prevede la consegna sia in un porto che in un aeroporto e/o in altri terminali logistici di ricevimento/rispedizione di merci.

N.B Denominazione aggiornata con le novità 2020, ex DAT Delivered at Terminal - Reso al terminal. La novità: il luogo di destinazione può essere un luogo qualsiasi (e non più solo un terminal, come nella previgente DAT). In ogni caso, è opportuno che il luogo di consegna venga sempre individuato in maniera estremamente precisa.

DAP Delivered at Place - Reso al luogo di destinazione

Obblighi del venditore:

  • il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore al luogo di destinazione convenuto; a carico del venditore stesso sono tutte le spese di trasporto fino al punto concordato, compresi i costi per l’attraversamento di eventuali nazioni terze, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

DDP Delivered Duty Paid - Reso sdoganato

Obblighi del compratore:

  • ritirare la merce immediatamente non appena gli sia stata messa a disposizione nel posto di destinazione; 

Obblighi del venditore:

  • consegnare la merce sdoganata all’importazione nel luogo convenuto nel Paese di destinazione alla data concordata, ma non scaricata dal mezzo con cui è stato effettuato il trasporto;
  • fornire tutta la documentazione necessaria per mettere il compratore in grado di ritirare la merce entro i termini di tempo concordati;
  • sdoganare la merce all’importazione del Paese di destinazione;
  • pagare imposte, oneri e diritti per l’importazione;
  • provvedere ad ottenere, a sue spese e rischi eventuali, licenze ed autorizzazioni.

EXW Ex Works - Franco Fabbrica

Obblighi del compratore:

  • prendere in consegna la merce non appena è stata messa a disposizione nel luogo, giorno ed ora convenuti e caricarla a bordo del mezzo di trasporto;
  • sopportare tutti i rischi e gli oneri dal momento in cui gli è stata messa a disposizione la merce;
  • certificare al venditore la presa in consegna con documentazione adeguata;
  • sdoganare la merce all’importazione. 

Obblighi del venditore:

  • mettere a disposizione del compratore la merce nei propri locali o in altro luogo convenuto nel giorno e ora convenuti senza provvedere al suo caricamento a bordo del mezzo ed allo sdoganamento o all’esportazione. Nel contratto può essere pattuito che il venditore assuma la responsabilità ed i rischi connessi all’operazione di carico della merce;
  • fornire al compratore la documentazione prevista dal contratto di vendita, se esiste;
  • assistere il compratore nell’ottener tutti i documenti emessi nel Paese d’origine necessari per l’importazione/esportazione;
  • sostenere le spese fino al punto della consegna.

FCA Free Carrier - Franco Vettore

Obblighi del compratore:

  • designare il vettore comunicandone anticipatamente il nome del venditore;
  • sostenere gli oneri di trasporto ed i rischi che insorgono dal luogo convenuto e dal momento in cui è avvenuta la consegna;
  • provvedere allo sdoganamento della merce all’esportazione.

Obblighi del venditore:

  • consegnare la merce a sue spese e rischio al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto o, in mancanza di istruzioni, nel luogo scelto dal venditore stesso;
  • sdoganare la merce all’esportazione e fornire a sue spese eventuali licenze, autorizzazioni e così via;
  • certificare al compratore la consegna della merce al vettore;
  • assistere il compratore nell’ottenere i documenti di trasporto.

FOB Free on Board - Franco a bordo

Obblighi del compratore:

  • designare il vettore;
  • stipulare il contratto di trasporto marittimo e pagare il relativo nolo;
  • sostenere tutti i costi e rischi che insorgono dal momento in cui la merce attraversa la murata della nave al porto di partenza.

Obblighi del venditore:

  • consegnare la merce a bordo della nave, scelta dal compratore nel luogo di partenza concordato, alla data dallo stesso indicata;
  • sdoganare a sue spese la merce e sostenere i costi di caricamento a bordo;
  • certificare al compratore la consegna della merce al vettore;
  • assistere il compratore ad ottenere a rischio e a spese di quest’ultimo, i documenti per il trasporto e gli altri.

Ora che conosci nel dettaglio tutti gli Incoterms, vuoi ricevere qualche consiglio per cogliere tutte le opportunità della logistica distributiva? Clicca sull’immagine qui sotto e leggi i nostri suggerimenti!

 

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